Ancora una sentenza che fa chiarezza sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione di beni e servizi tra gli Stati aderenti all’Unione Europea, quella della terza sezione della Cassazione, in merito al sistema di accettazione delle scommesse in Italia, che segue una precedente della stessa Cassazione, una della Corte Costituzionale, e ben due della Corte di Giustizia Europea, l’ultima delle quali, la sentenza cosiddetta Gambelli, senza ombra di dubbio, ha stabilito dei principi basilari, fra cui il principio della “effettività”. Per chi fosse poco pratico di normativa comunitaria, questo significa che a volte le norme primarie, come ad esempio gli art. 43 e 49 del Trattato CEE, spesso sono ostacolate da norme o provvedimenti di tipo amministrativo nazionali.
Quando si verificano situazioni del genere, leggi e provvedimenti nazionali sono incompatibili con le disposizioni comunitarie, pertanto le autorità preposte, sia politiche, amministrative e giudiziarie, hanno il dovere di rendere “effettivo” l’esercizio dei diritti in questione da parte dei richiedenti “cittadini europei”.
E’ da osservare che finalmente tutte le sentenze recenti dei tribunali di tutta l’Italia sono in favore di detti principi comunitari e di conseguenza del principio della “effettività”. Bene hanno fatto i giudici, nel dubbio del loro convincimento, per una materia relativamente nuova, quella dei giochi e scommesse, a rivolgere quesiti circostanziati agli organi giudiziari supremi sia nazionali e sia comunitari. Le attese sono state tutte positive, con un dilagare di sentenze tutte favorevoli per i diretti interessati, ossia i “ RICEVITORI “ che in questo panorama costituiscono l’anello più debole della filiera e quindi degli operatori desiderosi di competere in un mercato libero e non falsato dal protezionismo e da situazioni di oligopolio.
Se la magistratura ha imboccato finalmente la strada maestra tracciata dalle disposizioni dei trattati della U.E. , non poteva essere diversamente, dal momento che siamo in “EUROPA” dal 1957, moltissimo devono fare sia le autorità politiche e sia le autorità amministrative italiane, compresi gli organi di polizia, per rendere “effettivi” i diritti sanciti da disposizioni comunitarie europee.
Per le leggi e i provvedimenti amministrativi, invece sarebbe sufficiente un esame preventivo della loro compatibilità con la normativa della U.E. , condividendo in pieno il pensiero espresso di recente dall’eurodeputato Emma BONINO.
Francamente non si comprende tanto stupore o incomprensione espressa da vari soggetti, sul contenuto delle sentenze che vanno a ristabilire dei diritti a lungo ignorati o calpestati.
Anche le interrogazioni o le esternazioni di autorevoli euro parlamentari ci lasciano esterrefatti, è del tutto evidente che non tutti conoscono i principi più elementari della normativa dell’U.E., mentre un elogio va fatto alla COMMISSIONE EUROPEA che nei confronti di tutti gli stati membri, sta adottando una linea rigorosa tesa al rispetto “effettivo” dei Trattati della U.E.
Passando ad analizzare la situazione venutasi a creare dopo il decreto legge cosiddetto BERSANI, ed il conseguente bando di gara che ha portato alla rete BERSANI, ossia i provvedimenti che vengono spacciati come “liberalizzazioni”, c’è da evidenziare che detti provvedimenti hanno eliminato di fatto in primo luogo le “ricevitorie pure”.
In secondo luogo il bando di gara dell’aams non ha tenuto in alcuna considerazione la norma categorica della finanziaria per il 2006, la legge n. 311 che stabiliva che ogni operatore doveva possedere al massimo 100 punti di raccolta giochi, allo scopo di garantire la concorrenza.
Così si è assistito alla spartizione del settore favorendo sia i grandi operatori, primo fra tutti SNAI,
e sia i capitali di dubbia provenienza, per intenderci quelli legati alla criminalità organizzata, dal momento che in talune zone sono stati acquisiti diritti con cifre assolutamente spropositate e senza alcun ritorno commerciale neppure per tutta la durata della concessione.
A nulla sono servite le numerose interpellanze parlamentari fatte da esponenti appartenenti agli schieramenti sia della maggioranza e sia dell’opposizione, per citarne solo alcune, quella dell’On. TOLOTTI vicepresidente della VI Commissione Finanze della Camera, che fra l’altro aveva fatto approvare un ordine del giorno, in sede di conversione in legge del decreto BERSANI, che impegnava il Governo a tutelare la rete esistente dei ricevitori, e del Senatore Giorgio BENVENUTO presidente della Commissione Finanze del Senato.
Tralasciando tutti gli aspetti sulla legittimità dei provvedimenti sia con la normativa interna e sia con quella della U.E., sta di fatto che ancora una volta la scure si è abbattuta in modo inesorabile sui ricevitori, e ancor più sui ricevitori puri, mettendo sulla strada diverse migliaia di famiglie e flagellando le attese di coloro che hanno sempre operato in favore dello Stato con gravissime perdite irrecuperabili anche per l’erario.
Noi mettiamo in totale discussione tale modo di operare, anche alla luce di ulteriori sviluppi legati ai codici di attività che vengono richiesti ai singoli ricevitori.
Infatti mentre l’Agenzia delle entrate ha disposto nuovi e specifici codici di attività per i ricevitori a partire dal 01 gennaio 2008 , l’aams non riconosce fino ad oggi gli stessi codici stabiliti sempre nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, vale a dire che ciò che viene stabilito dalla testa non viene riconosciuto dalla coda.
A coloro che ritengano che il Decreto BERSANI abbia sanato la situazione in Italia sulla raccolta dei giochi e scommesse, replichiamo che non è possibile chiudere o blindare il libero mercato per un certo numero di anni, ciò equivarrebbe a stabilire in questo settore la chiusura della concorrenza, nonché una gravissima limitazione al diritto di libera circolazione di beni e libera prestazione di servizi sanciti dal Trattato della CEE con gli art. 43 e 49, i quali non prevedono assolutamente deroghe o limitazioni temporali, salvo la tutela dell’ordine pubblico che non è riconosciuta per questo settore fin dal momento in cui gli operatori siano regolarmente autorizzati in uno degli stati dell’U.E. e gli addetti ai lavori, i ricevitori abbiano i requisiti idonei normalmente richiesti.
Una condotta deplorevole invece hanno messo in campo gli operatori assegnatari di diritti, in una sorte di cartello, ignorando le leggi in materia di concessioni pubbliche che risalgono al 1948, che hanno trasferito i costi di partecipazione al bando di gara, sul groppone dei ricevitori, con contratti quasi simili, imposti unilateralmente e approfittando della loro posizione dominante.
Sarebbe stato più equo a questo punto mettere la categoria dei ricevitori in grado di partecipare ad una gara per la raccolta dei giochi pubblici, e consentire al pubblico dei giocatori, una volta entrato in ricevitoria, di scegliere l’operatore più conveniente e/o affidabile con il quale effettuare la propria giocata.
Concludendo, restiamo fiduciosi che altri operatori si facciano avanti, in un clima di totale libertà, ma soprattutto nel rispetto dei propri ruoli, essendo convinti che dalle ultime sentenze di ogni ordine e grado il ruolo del “ RICEVITORE” di giochi pubblici ne sia uscito fortemente rafforzato, in barba a coloro che in modo spudorato hanno abbracciato e consentito che sull’intero settore si abbattesse la scure, ci riferiamo anche a quei falsi sindacati che invece di tutelare la categoria, sono saliti sul carro dei vincitori della rete BERSANI.
lunedì 25 febbraio 2008
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